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Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2026 n. 11804(Richiama Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2025, n . 1486)
Se i comportamenti non vengono contestati, si considerano ammessi.
All’inerzia colpevole del figlio è imputabile il mancato completamento del corso di studi e la sua mancata indipendenza economica.